Recuperare il decoro architettonico delle facciate esterne del patrimonio edilizio esistente, restaurare immobili e abbellire gli edifici delle nostre città: con queste finalità la Legge di Bilancio 2021 ha prorogato per tutto l’anno, fino al 31 dicembre 2021, il Bonus facciate, una detrazione d’imposta pari al 90% della spesa sostenuta.
Questo sconto fiscale è applicato a tutte le diverse tipologie di immobili, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali, purché inclusi nelle zone A (agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale) e B (parti del territorio totalmente o parzialmente edificate) individuate dal Decreto Ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili in base alle normative regionali o comunali. Ma chi può usufruire del bonus facciate e quali sono gli interventi ammessi? Come funziona la detrazione del 90%? Vediamo di rispondere nel dettaglio a queste domande e scoprire tutto quello che c’è da sapere.
Chi può beneficiare del bonus facciate?
Possono usufruire della detrazione del 90% tutti i contribuenti
- residenti e non residenti in Italia
- che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento
Quindi sono ammessi al bonus facciate 2021 sia persone fisiche, esercenti arti e professioni, che imprese, enti pubblici e privati che NON svolgono attività commerciali, società semplici di persone e di capitali, associazioni di professionisti.
Inoltre, la detrazione fiscale del 90% può spettare non solo al proprietario dell’immobile, ma anche al locatario o al comodatario, naturalmente previo consenso del proprietario/locatario.
Sono esclusi dalla detrazione del 90% i contribuenti che possiedono ESCLUSIVAMENTE redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva (per esempio i titolari di partita IVA). Chi possiede la partita IVA ma è ANCHE titolare di altri redditi assoggettati a Irpef o Ires, può invece comunque usufruirne.
Quali lavori sono inclusi nel bonus facciate?
- Sono ammessi al Bonus 2021 gli interventi realizzati per rinnovare e consolidare la facciata esterna degli edifici: ad esempio, pulitura o tinteggiatura delle strutture opache, interventi su balconi, ornamenti e fregi, lavori influenti dal punto di vista termico e opere di decoro urbano su grondaie, parapetti, cornicioni. Sono comprese nella nuova agevolazione fiscale anche le spese correlate (acquisto e smaltimento materiali, installazione ponteggi, tasse e imposte…)
- Non rientrano tra i lavori ammessi alla detrazione fiscale del 90% gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Per il dettaglio di tutti i lavori ammessi, si consiglia di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate
Come funziona la detrazione fiscale 90%?
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate effettuate tramite bonifico bancario o postale o conto aperto presso un istituto di pagamento (ad eccezione dei titolari di reddito di impresa che ne sono esclusi).
Il bonus facciate può essere fruito
- in detrazione fiscale in 10 quote annuali costanti e di pari importo, in fase di dichiarazione dei redditi
- con la cessione del credito a banche, istituti postali e intermediari finanziari, che prevede il pagamento dei lavori regolarmente fatturati e bonificati e successivamente un accordo con l’ente cessionario al quale si cede il beneficio fiscale (fino all’80% del credito) in cambio di una restituzione della quota corrispondente il bonus facciate, senza attendere i 10 anni di tempo previsti per l’utilizzo in detrazione fiscale.
- cedendo il credito direttamente all’impresa a cui vengono affidati i lavori e richiedendo lo sconto in fattura sino all’importo massimo corrispondente alla percentuale del bonus fiscale di riferimento: è la soluzione con il risparmio immediato maggiore
La detrazione è senza limiti in merito agli importi ammessi: significa che non esiste alcun limite di spesa né minima né massima